di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi.
Per la professione
Rimborso chilometrico agli associati – deduzione
Cassazione n. 4226 del 18/2/25
Ricorrendo il requisito della stretta strumentalità della spesa all’attività professionale propria dell’associazione, il cui onere della prova grava sul contribuente, ove il trasporto sia effettuato con mezzo proprio di un singolo professionista associato, la spesa stessa (Rimborso km a tariffa ACI) sarà deducibile integralmente da parte dell’associazione professionale che l’abbia rimborsata, restando la previsione circa la deducibilità limitata al 40 per cento (n.d.r. ora al 20 per cento) delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto utilizzati riconducibile alla diversa ipotesi dei veicoli strumentali di proprietà dell’associazione professionale.”
Campione d’Italia – cambio redditi
Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 41036 dell’11/2/25
Fissata nella misura del 31,98% la riduzione forfetaria del cambio di cui all’articolo 188-bis, commi 1 e 2, del Tuir da applicare ai redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia, nonché ai redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel Comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera, e ai redditi d’impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti di cui all’articolo 73 del Tuir iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un’unità locale, nel Comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel Comune di Campione d’Italia.
Tassazione dei redditi da lavoro dipendente erogati da fondi pubblici tedeschi – convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Germania
Agenzia delle entrate, risposta n. 32 del 13/2/25
Riguardo a una istituzione culturale rientrante nell’ambito di applicazione del Protocollo di cooperazione culturale tra Italia e Germania che ha erogato uno stipendio a una dipendente (cittadina tedesca) a fronte dell’attività di lavoro e finanziato da fondi pubblici tedeschi è stato chiarito che il reddito erogato alla dipendente rientri nell’ambito applicativo dell’art. 19 del Trattato (secondo cui le remunerazioni pagate da uno Stato contraente (…) sono imponibili soltanto in questo Stato). Atteso che i sostituti d’imposta possono applicare direttamente, sotto la propria responsabilità, l’esenzione o le minori aliquote convenzionali previa presentazione, da parte dei beneficiari del reddito, della documentazione idonea a dimostrare l’effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dalla Convenzione, l’imposta italiana trattenuta dalla istituzione culturale può essere chiesta a rimborso dalla percipiente ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 29/9/73, n. 602.
Dirigenti medici e personale sanitario non dirigenziale – imposta sostitutiva su prestazioni aggiuntive
Agenzia delle entrate, consulenza giuridica n. 2 del 3/2/25
L’imposta sostitutiva del 15% sui compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive svolte dai dirigenti medici e dal personale sanitario non può essere applicata ai compensi erogati al personale della sanità privata accreditata ai quali non si rendono applicabili i contratti collettivi.
Nuovo regime lavoratori impatriati – chiarimenti
Agenzia delle entrate, risposte n. 22 del 7/2/25, n. 41 del 20/2/25, n. 53 del 28/2/25 e n. 55 del 28/2/25
Forniti i seguenti chiarimenti relativi al nuovo regime dei lavoratori impatriati:
- il contribuente che è stato residente all’estero per almeno 6 anni e che, al rientro in Italia, presterà l’attività professionale con la stessa società per la quale aveva già lavorato all’estero, al ricorrere di tutti i requisiti previsti dalla norma, potrà beneficiare del nuovo regime agevolativo, a partire dal periodo d’imposta di rientro in Italia e per i 4 successivi come segue:
- se non vi sia coincidenza tra il datore di lavoro per il quale il lavoratore è stato impiegato in Italia nel periodo immediatamente precedente il trasferimento all’estero e quello presso il quale inizierà a lavorare dopo il trasferimento in Italia, il periodo minimo di residenza all’estero prima del rientro in Italia, ai fini dell’applicazione del nuovo regime è di 6 e non di 3 periodi d’imposta;
- se vi sia coincidenza tra il datore di lavoro per il quale è stato impiegato all’estero nel periodo d’imposta precedente il rientro in Italia e quello presso il quale inizierà a lavorare dopo il trasferimento in Italia (non rileva la circostanza che prima del rientro in Italia il rapporto di lavoro dipendente con il suddetto datore di lavoro sia stato interrotto per svolgere un’attività di lavoro autonomo) il periodo minimo di residenza all’estero è di 7 periodi di imposta;
- tra le condizioni per l’accesso al regime agevolativo vi sono i requisiti di “elevata qualificazione o specializzazione”.
Per gli immobili
Agevolazione “prima casa” – chiarimenti
Agenzia delle entrate, risposte n. 27, 28 e n. 29 del 12/2/25
Forniti numerosi chiarimenti riguardo all’agevolazione prima casa:
- la donazione con clausola di premorienza soddisfa il requisito fissato dalla norma che regola l’agevolazione prima casa (lett. c, Nota II-bis, DPR 131/86), in quanto al momento dell’acquisto del nuovo immobile il donante non risulta più proprietario dell’abitazione donata. In tal modo, sono rispettate le condizioni richieste per il beneficio.
- se il contribuente/proprietario di un’abitazione acquistata con l’agevolazione “prima casa” ha donato la sua attuale abitazione alla madre, inserendo nell’atto di donazione la clausola che prevede che gli effetti della stessa siano risolutivi in caso di premorienza della donna, è realizzato il trasferimento della titolarità dell’immobile alla madre donataria al momento della stipula dell’atto e la condizione per il riacquisto come “prima casa”;
- un residente all’estero che vuole acquistare nello Stato X un terreno edificabile ove costruire un immobile da adibire a sua abitazione principale, per non decadere dall’agevolazione cd. “prima casa” di cui ha fruito, dovrà presentare all’Agenzia delle entrate adeguata documentazione probatoria comprovante la dimora abituale nell’immobile acquistato all’estero (i documenti dovranno essere muniti di apostille e tradotti in lingua italiana), presentare una certificazione, rilasciata dalle Autorità competenti estere, da cui si possa rilevare la destinazione edificatoria del terreno e fornire un documento, sempre rilasciato dalle Autorità competenti estere, da cui si evinca la variazione dell’unità immobiliare, da terreno edificabile a fabbricato a uso abitativo. L’invio di tale documentazione non preclude, comunque, all’ufficio accertatore di precedere all’ordinaria attività di accertamento;
- un soggetto che acquista un immobile nel comune di Y, dove ha risieduto prima di spostare la propria residenza nel comune di W negli anni immediatamente precedenti al suo trasferimento nello Stato X per motivi lavorativi, potrà usufruire dell’agevolazione ”prima casa” per l’acquisto dell’immobile nel comune di Y.
Sconto in fattura o cessione del credito d’imposta
Agenzia delle entrate, risposta n. 26 del 12/2/25
È possibile continuare ad esercitare l’opzione per lo sconto in fattura, relativamente agli ulteriori interventi che danno diritto al Superbonus, laddove il general contractor, alla data del 30/3/24, abbia pagato ai subappaltatori una parte dei lavori edili effettuati, sebbene non abbia, entro la medesima data, emesso fattura nei confronti del committente.
Imposte ipotecarie e catastali – iscrizione ipotecaria derivante dal verbale di mediazione
Agenzia delle entrate, consulenza giuridica n. 3 del 3/2/25
Il procedimento di mediazione termina nel momento in cui viene formato il relativo verbale, e, pertanto, non può essere ricompresa, ai fini delle imposte ipotecaria e catastale, l’iscrizione ipotecaria che si intende porre in essere al fine di garantire il proprio credito.
Varie
Permuta di un veicolo usato per l’acquisto di veicoli per persone con disabilità – detrazione
Agenzia delle entrate, risoluzione n. 11 del 7/2/25
Se per l’acquisto di un nuovo veicolo per persona disabile, l’acquirente vende al concessionario un veicolo usato concordandone un “valore” e l’importo corrispondente a tale “valore” è utilizzato a scomputo, la spesa, ai fini della detrazione di cui all’art. 15, co. 1, lett. c) del TUIR, deve considerarsi sostenuta per il suo intero ammontare.
Imposta di bollo – certificazione di idoneità al maneggio delle armi
Agenzia delle entrate, risposta n. 21 del 7/2/25
È soggetto al pagamento dell’imposta di bollo, nella misura di €16 per ogni foglio il certificato di idoneità al maneggio delle armi è rilasciato da soggetti con qualità di enti di diritto pubblico.
Imposta di donazione – patto di famiglia – liquidazione dei legittimari
Agenzia delle entrate, risoluzione n. 12 del 14/2/25
Nella compensazione che il donatario che ha ricevuto l’azienda o la partecipazione di famiglia effettua agli altri soggetti legittimari, l’aliquota e la franchigia dell’imposta di donazione sono determinate tenendo conto del rapporto di parentela o di coniugio intercorrente tra disponente (normalmente il genitore) e il legittimario non assegnatario (normalmente gli altri figli non donatari.
Imposta di successione – credito spettante al de cuius in qualità di usufruttuario della partecipazione sociale – distribuzione di riserva straordinaria agli eredi
Agenzia delle entrate, risposta n. 30 del 12/2/25
Con la delibera di distribuzione degli utili sorge il credito verso il socio che rientra tra i beni che compongono l’attivo ereditario del de cuius e, pertanto, deve essere inserito nella dichiarazione di successione per l’importo effettivamente percepito, al netto della ritenuta del 26% a titolo di imposta sostituiva operata dalla società.
Attività spettacolistiche in realtà aumentata – aliquota IVA ordinaria
Agenzia delle entrate, risposta n. 43 del 20/2/25
La mancata presenza dal vivo del musicista non consente di qualificare l’evento come concerto strumentale e di applicare l’aliquota IVA ridotta del 10%.
Distacchi e/o prestiti di personale – imponibilità IVA
Agenzia delle entrate, risposta n. 38 del 18/2/25
Il distacco di personale a decorrere dall’1/1/25 assume rilevanza agli effetti dell’IVA. Gli importi erogati dalla distaccataria a favore dell’impresa distaccante a titolo di rimborso del costo complessivo sostenuto da quest’ultima per ogni singolo lavoratore distaccato (comprensivo di tutti gli oneri contributivi e assicurativi) devono, quindi, essere assoggettati ad imposta.
Tassa di concessione governativa – libri e registri -– determinazione per la modalità digitale
Agenzia delle entrate, risposta n. 42 del 20/2/25
Nel caso dei libri e registri tenuti in modalità digitale, la TCG sarà dovuta ogni 500 pagine (o frazioni) corrispondenti a 12.500 righe (o frazioni).
Resta fermo il tradizionale metodo di versamento su conto corrente postale.
Esenzione bollo – contratti di lavoro e d’impiego
Agenzia delle entrate, risposta n. 40 del 20/2/25
I contratti a tempo determinato di conferimento di incarichi professionali aventi ad oggetto l’affidamento di compiti di consulenza tecnica, scientifica e fiscale sono esenti dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 25 della tabella annessa al D.P..R n. 642/1972. Ove il contratto stipulato tra l’amministrazione e il professionista al fine di promuovere azioni giudiziarie o di resistere in giudizio fosse astrattamente riconducibile ad un appalto di servizi, non troverebbero comunque applicazione le disposizioni previste dal Codice dei contratti pubblici tra cui la disciplina da applicare per l’assolvimento dell’imposta di bollo. Invero, continuerebbe ad applicarsi l’esenzione in modo assoluto dall’imposta di bollo per i contratti di lavoro, di qualsiasi specie e in qualunque forma redatti.
Imposta di registro – decreto di omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore
Agenzia delle entrate, risoluzione n. 13 del 19/2/25
Si applica l’imposta proporzionale di registro sui beni dell’attivo fallimentare in caso di decreto di omologa di un concordato fallimentare con intervento del terzo assuntore, applicando per ciascuno di essi, in base alla relativa natura, l’imposta di registro prevista nella tariffa.
Medesime conclusioni valgono anche per la procedura di concordato nella liquidazione giudiziale.
Redditi diversi – somme corrisposte tra soci
Agenzia delle entrate, risposta n. 50 del 27/2/25
Le somme riconosciute al socio cedente (che deteneva il 51%) che eccedono il corrispettivo della cessione della propria quota, indicato nell’atto di cessione, costituiscono redditi diversi e non è soggetto all’imposta sostitutiva del 26% ma alla tassazione piena.
Compensazione – entrate extratributarie – modello F24 – accise
Agenzia delle entrate, risposta n. 54 del 28/2/25
In caso di riscossione di una entrata avviene tramite la sezione ”accise” del modello F24, i crediti ad essa relativi non possono essere utilizzati in compensazione, mentre i debiti ivi esposti possono, comunque, essere compensati orizzontalmente con i crediti relativi ad imposte e contributi diversi, da indicare nelle altre sezioni del modello F24.
ISEE – modalità
Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14/1/25, n. 13 (G.U. n.40 del 18/2/25)
Apportate modifiche alle modalità di determinazione dell’ISEE:
- il reddito è ottenuto sommando trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo, esclusi trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell’IRPEF;
- alla somma dei redditi dei componenti il nucleo si sottrae, fino a concorrenza, il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione fino a 7.000 euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al 2°;
- il patrimonio immobiliare è pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d’impresa, quale definito ai fini IMU al 31/12 del 2° anno precedente a quello di presentazione della DSU, indipendentemente dal periodo di possesso nell’anno;
- dal patrimonio mobiliare sono esclusi i titoli di Stato, i buoni fruttiferi postali, inclusi quelli trasferiti allo Stato, e i libretti di risparmio postale, nel limite complessivo di 50.000 euro.
La presentazione della DSU da parte del cittadino avviene prioritariamente in modalità precompilata, ferma restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria.
Invio dei dati al STS – proroga divieto di fatturazione elettronica
Art. 3, co. 6 D.L. 27/12/24, n. 202, convertito con Legge 21/2/25, n. 15 (G.U. n. 45 del 24/2/25)
Il divieto per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, di emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria è stato ulteriormente prorogato in sede di conversione a tutto il 2025.
Rottamazione quater – proroga dei termini
Art. 3-bis, co. 1 e 2 D.L. 27/12/24, n. 202, convertito con Legge 21/2/25, n. 15 (G.U. n. 45 del 24/2/25)
È possibile essere riammessi alla procedura rendendo, entro il 30/4/25, nuovamente la dichiarazione con cui manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione con le modalità, esclusivamente telematiche per i debiti già compresi nelle dichiarazioni precedentemente effettuate per aderire alla rottamazione quater (art. 1, co. 231 a 252 della Legge n. 197/2022); possono accedere i debitori che al 31/12/24 sono incorsi nell’inefficacia della definizione a causa del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell’adesione alla procedura di definizione agevolata (il numero di rate è di 10).
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