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Lavoratori extra: precisazioni settori turismo e pubblici esercizi esclusi dal contributo addizionale


L’Inps, con messaggio n. 913 del 14 marzo 2025, ha offerto indicazioni in merito all’applicazione della del dell’articolo 2, comma 29, lettera d-bis), L. 92/2012, che ha stabilito che il contributo addizionale non si applica ai contratti stipulati con i c.d. lavoratori extra per l’“esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, nonché quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, fermo l’obbligo di comunicare l’instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente”.

L’Istituto ha precisato che le attività dei settori del turismo e dei pubblici esercizi riportate al paragrafo 1.4.1 della circolare n. 91/2020, per le quali trova applicazione la disciplina in argomento, a decorrere dal 1° gennaio 2020 devono essere integrate anche con le attività di “mense e ristorazione collettiva” con i codici ATECO 56.29.10 e CSC 7.07.05 e del “catering” con i codici ATECO 56.29.20 – 56.21.00 e CSC 7.07.05. Tali attività, infatti, rientrano nella disciplina dei pubblici esercizi e dei Ccnl Turismo, pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale, alberghi e non risultano dagli stessi esclusi nell’applicazione del c.d. lavoro extra.

Per i periodi di paga da gennaio 2020 e fino alla data di pubblicazione del messaggio in oggetto, i datori di lavoro che hanno versato sia il contributo addizionale NASpI sia gli incrementi previsti per eventuali rinnovi possono recuperare detta contribuzione valorizzando all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreACredito> <CausaleACredito> il codice causale “L810”, avente il significato di “Recupero contributo addizionale art. 2, co. 30 L.92/2012”.

La valorizzazione del predetto codice può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza relativi ai 3 mesi successivi alla pubblicazione del presente messaggio.

Ai fini dell’applicazione dei controlli di congruità, i datori di lavoro devono compilare l’elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le modalità indicate nel messaggio.

Nel caso in cui i lavoratori extra non risultino più in forza, i datori di lavoro interessati devono procedere con l’invio di un flusso di regolarizzazione sull’ultimo mese di attività del lavoratore con l’esposizione del codice “L810”.



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