L’articolo 16, D.L. 124/2023, ha previsto il c.d. credito ZES Unica del Mezzogiorno, con l’obiettivo di incentivare gli investimenti nelle seguenti zone:
A questa forma di incentivazione si affianca quella specificatamente prevista per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell‘acquacoltura dall’articolo 16-bis, D.L. 124/2023.
Entrambe le misure, originariamente previste per gli investimenti effettuati nel periodo 1° gennaio – 15 novembre 2024, sono state rifinanziate nel limite di spesa pari a 2.200 milioni di euro per l’anno 2025 e quindi risultano agevolati, ai sensi dell’articolo 1, commi 485–491, L. 207/2024, gli investimenti effettuati anche nel periodo 1° gennaio – 15 novembre 2025.
Ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 3, comma 4, Decreto 17 maggio 2024, disciplinante le modalità di accesso al credito d’imposta, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli, in riferimento al momento nel quale si considera effettuato l’investimento, nonché del relativo valore, si tiene conto delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 1 e 2, e 110, Tuir, a prescindere dai principi contabili adottati.
In ragione di tale rimando, si avrà che:
- le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell’atto per gli immobili, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale;
- le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate.
L’applicazione delle regole di cui sopra è stringente; infatti, l’Agenzia delle entrate, con una faq dell’11 luglio 2024, afferma che, a differenza di quanto previsto, ad esempio, in materia di credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all’articolo 1, commi da 1051 a 1063, L. 178/2020, “non rilevano agli effetti dell’ammissibilità al credito d’imposta del predetto costo neanche eventuali “ordini effettuati” e “acconti pagati” entro la predetta data del 15 novembre 2024, stante la mancanza nella disciplina agevolativa di una espressa previsione in tal senso”.
Inoltre, sempre nelle faq dell’11 luglio 2024, l’Agenzia delle entrate, in riferimento all’applicazione stringente delle regole previste dall’articolo 109, Tuir, a prescindere dai principi contabili applicati, rimanda alla risposta a interpello n. 23/E/2024 che, sebbene avente a oggetto il credito di imposta per le ZES, di cui all’articolo 5, D.L. 91/2017, torna applicabile.
In tale occasione, l’Agenzia delle entrate ha affermato che il rimando alla disciplina prevista dall’articolo 109, Tuir, fa si che “posto che gli investimenti rilevanti ai fini della fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle ZES possono essere, in linea di principio, effettuati attraverso contratti di acquisto con riserva della proprietà di cui agli articoli 1523 e ss. del codice civile, l’imputazione dell’investimento al periodo di vigenza dell’agevolazione dovrà avvenire tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 109, comma 2, lettera a), del TUIR, ossia dovrà avvenire senza tener conto della clausola di riserva della proprietà”.
Il credito maturato non ha un termine di utilizzo, in ragione della circostanza che la norma non ne fa menzione e che, anzi, l’articolo 7, comma 4, Decreto 17 maggio 2024, precisa che il credito d’imposta “deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo”.
Si ricorda che il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Relativamente alle comunicazioni per le quali l’ammontare del credito d’imposta fruibile è superiore a 150.000 euro il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal D.Lgs. 159/2011. Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui:
Infine, per quanto riguarda l’obbligo di indicazione in sede dichiarativa, il credito dovrà essere esposto nel quadro RU utilizzando il codice T1; inoltre, poiché il credito d’imposta è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento UE 651/2014, deve essere riportato anche nel prospetto Aiuti di Stato presente nel quadro RS, rigo RS401, utilizzando il codice 86.
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