Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato un aggiornamento alle Faq relative al piano Transizione 5.0, introducendo importanti chiarimenti utili alle imprese per accedere in modo più semplice e trasparente alle agevolazioni previste. L’aggiornamento, datato 10 aprile 2025, si concentra in particolare sul calcolo semplificato del risparmio energetico, la sostituzione di macchinari obsoleti e l’accesso agli incentivi per impianti di autoproduzione di energia.
Accesso semplificato per il passaggio tecnologico da STAGE I a STAGE V
Tra i punti salienti, viene confermato che per i beni previsti dall’art. 5, comma 1, lettera a), punto 2) del DM 24 luglio 2024, il passaggio tecnologico da STAGE I a STAGE V è considerato idoneo per accedere al calcolo semplificato del risparmio energetico previsto dall’art. 38, comma 9-bis. Si tratta di un chiarimento rilevante che favorisce l’accesso alle agevolazioni per un’ampia fascia di imprese.
Sostituzione di beni obsoleti
Significativo anche il chiarimento sulla procedura semplificata applicabile alla sostituzione di macchinari completamente ammortizzati da almeno 24 mesi. In questi casi, le imprese potranno stimare i consumi del bene da sostituire assumendo che consumi il 5% in più rispetto al nuovo macchinario da inserire. Questo consente di evitare misurazioni dirette, semplificando le fasi preliminari di accesso al beneficio. Resta obbligatoria la redazione delle certificazioni ex ante ed ex post, con il calcolo del risparmio energetico in tonnellate equivalenti di petrolio (TEP). Inoltre, non sono previsti vincoli su tipologia, potenza o tecnologia dei beni sostituiti, purché il macchinario obsoleto venga dismesso (non necessariamente rottamato).
Come gestire il leasing ai fini dell’ammortamento
Per le imprese che hanno acquisito i beni da sostituire tramite leasing, il Ministero chiarisce che la verifica dell’ammortamento può essere effettuata simulando un ammortamento come se il bene fosse stato acquistato in proprietà. Si utilizzano, a tal fine, i coefficienti fiscali previsti dal DM 31 dicembre 1988. Un esempio fornito nella FAQ spiega che un bene con coefficiente del 20%, acquisito nel 2017, si considera interamente ammortizzato nel 2022.
Autoproduzione di energia: incentivi estesi anche all’autoconsumo a distanza
Importanti novità anche per gli impianti per l’autoproduzione di energia destinata all’autoconsumo. Se realizzati ai sensi dell’art. 7 del DM 24 luglio 2024 e localizzati nella stessa zona di mercato della struttura produttiva, tali impianti possono accedere sia ai benefici del Decreto CACER sia a quelli previsti dal TIAD. Due condizioni fondamentali devono essere rispettate: la coincidenza tra produttore e cliente finale (salvo il caso delle ESCo certificate) e l’associazione univoca dell’impianto a una struttura produttiva per la quale è avviato un progetto di innovazione. Il CACER prevede un incentivo per impianti fino a 1 MW, a condizione che il beneficio non superi il costo. Il TIAD, invece, consente la valorizzazione dell’energia autoconsumata anche senza limiti di potenza.
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