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di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi.

Per la professione

IVA – Consulenza concernente un immobile situato in Italia richiesta da un non residente

Agenzia delle entrate, risposta n. 65 del 4/3/25

La consulenza tecnico-legale, consistente nella cancellazione di ipoteca su immobile ubicato in Italia, resa dal professionista residente, nei confronti di un committente non residente iscritto all’AIRE, è assoggettata a IVA in Italia. La prestazione di servizi concernente la “consulenza legale stragiudiziale per giungere alla cancellazione dell’ipoteca che grava sull’immobile” è riconducibile nella previsione dell’art. 7­quater, co. 1, lett. a), del D.P.R. n. 600/1973 e deve essere assoggettata a IVA in Italia, poiché è oggettivamente e causalmente connessa all’immobile, e integra i requisiti previsti dalle disposizioni unionali e nazionali per qualificare tale attività come “servizio immobiliare” rilevante in Italia.

IRPEF – Cessione di credito relativo a prestazioni professionali – somme erogate dal cessionario al professionista

Agenzia delle entrate, risposta n. 68 del 7/3/25

La somma corrisposta al professionista dalla società che acquisisce il credito che il professionista ha nei confronti di una impresa in concordato preventivo, al fine di surrogarsi nella posizione creditoria, costituisce reddito di lavoro autonomo.

La società cessionaria, in qualità di sostituto d’imposta, deve operare la ritenuta a titolo d’acconto, ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 600/1973, al momento del pagamento delle somme effettivamente corrisposte al professionista cedente.

IRPEF – Deducibilità degli interessi di mora da ravvedimento versati da un professionista

Agenzia delle entrate, risposta n. 56 del 3/3/25

Sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo i soli interessi passivi sostenuti nel periodo d’imposta per finanziamenti relativi all’attività professionale (compresi quelli sostenuti per l’acquisto dell’immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l’esercizio della professione.

Invece, gli interessi di mora versati avvalendosi del ravvedimento speciale non sono considerati inerenti in quanto derivano dal ritardato pagamento di imposte che, per loro natura, non sono costi connessi funzionalmente alla produzione del reddito di lavoro autonomo. Tali interessi, pertanto, non sono deducibili.

IRPEF – Compensi ai medici di assistenza primaria ad attività oraria

Agenzia delle entrate, risposta n. 73 del 12/3/25

I compensi corrisposti dalle ASL ai medici del ruolo unico di Assistenza Primaria per lo svolgimento di incarichi ad attività oraria, rientrano tra i redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 53 del Tuir.

IVA – Rimborso dell’eccedenza IVA detraibile in caso di realizzo di opere su beni di terzi

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 20 del 26/3/25

Il professionista ha diritto, al ricorrere degli altri requisiti richiesti dalla normativa, al rimborso dell’IVA per i lavori di miglioramento, trasformazione o ampliamento dei beni dei quali ha disponibilità in base a un titolo giuridico che ne garantisca il possesso ovvero la detenzione per un periodo di tempo apprezzabilmente lungo (oltre a quello derivante dall’acquisizione della proprietà ovvero di un diritto reale, anche da un contratto di locazione/comodato), ferma restando, in ogni caso, la strumentalità dei beni stessi all’esercizio dell’attività per un periodo di tempo medio-lungo.

Cedolare secca – Conduttori che operano nell’esercizio di imprese e professioni

Interrogazione a risposta immediata 5-03773

Non rientra nel regime della cd. “cedolare secca” il contratto di locazione stipulato con conduttori che operano nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, ancorché l’immobile sia utilizzato per finalità abitative di dipendenti e collaboratori.

IRPEF/IRES – società tra professionisti – assicurazione rischi catastrofali

Articolo 1 del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 – MIMIT FAQ su sito

L’art. 1, commi 101 e ss. della Legge di bilancio 2024 ha introdotto per le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese, l’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni per i beni strumentali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni e esondazioni).

Con delle FAQ pubblicate sul proprio sito il MIMIT ha chiarito che rientrano nell’ambito dei soggetti obbligati le imprese tenute all’iscrizione nel registro delle imprese (sezione ordinaria o sezione speciale). Di conseguenza:

  • i professionisti non sono soggetti all’obbligo assicurativo;
  • le STP o le società tra avvocati, in quanto tenute all’iscrizione della sezione speciale del registro delle imprese, sono tenute ad assolvere l’obbligo assicurativo.

Ricordiamo che oggetto di copertura sono i danni alle seguenti immobilizzazioni a qualsiasi titolo impiegate per l’esercizio dell’attività di impresa:

  • terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;
  • fabbricati: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché’ eventuali quote spettanti delle parti comuni;
  • impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato;
  • attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.

Il termine entro cui le imprese dovranno adempiere all’obbligo, previsto dall’articolo 1, commi 101 e ss. della Legge di bilancio 2024, di stipulare contratti di assicurazione per alcuni beni strumentali aziendali è stato, da ultimo, differito dall’articolo 1 del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39:

  • microimprese e piccole imprese dovranno adempiere all’obbligo assicurativo entro il 31 dicembre 2025;
  • imprese di medie dimensioni dovranno adempiere all’obbligo assicurativo entro il 1° ottobre 2025;
  • è stato confermato il termine del 31 marzo 2025 per le grandi imprese.

 

Varie

IRPEF – Premio per il ritrovamento di beni

Agenzia delle entrate, risposta n. 58 del 3/3/25

Il premio per il rinvenimento di un bene è da considerare reddito “diverso” ai sensi dell’art. 67, co. 1, lett. d), del Tuir. Detto premio è assoggettato alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura del 25% ai sensi dell’art. 30, co. 2, del D.P.R. n. 600/1973.

IRPEF – Acquisti di beni o servizi mediante cripto-attività

Interrogazione a risposta immediata 5-03772

Nel caso in cui sia acquistato un bene o un servizio pagando mediante l’impiego di cripto-attività, l’eventuale plusvalenza fiscalmente rilevante è costituita dalla differenza tra il corrispettivo pagato per l’acquisto del bene o servizio ricevuto o il suo valore normale e il costo o valore di acquisto della cripto-attività scambiata.

Tassa automobilistica – nuove modalità di versamento

Agenzia delle entrate, provvedimento n. 153492 del 27/3/25

Le somme dovute in relazione alla tassa automobilistica erariale a seguito dell’atto di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate potranno essere versate mediante F24.

 

 

 





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