Roma – Risoluzione conclusiva 8-00064
presentata da
LUCA DE CARLO
mercoledì 2 aprile 2025, seduta n.199
DE CARLO – La 9ª Commissione,
esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera agroalimentare;
premesso che:
le conseguenze del cambiamento climatico, l’aumento dei costi di produzione, l’instabilità geopolitica e condizioni di mercato sempre più incerte costituiscono alcune tra le principali sfide che il settore agricolo si trova urgentemente a fronteggiare;
nel corso degli anni, la politica agricola comune (PAC) ha previsto interventi volti a riequilibrare la distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera agroalimentare e tuttavia la fase a monte della catena si configura ancora come quella più vulnerabile rispetto alla trasformazione, alla distribuzione e alla vendita al dettaglio, specie a seguito dell’innalzamento generalizzato del fattore energia che ha comportato una continua contrazione dei redditi agricoli dovuta all’aumento dei costi, e quindi dei prezzi al consumo, con conseguente orientamento dei modelli di acquisto verso prodotti alimentari meno costosi e spesso di importazione;
la proposta di regolamento introduce pertanto ulteriori e significative misure volte a rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare tra le quali: l’estensione delle norme in materia di relazioni contrattuali, già previste per il comparto del latte crudo, a tutti i settori agricoli; la semplificazione delle procedure per il riconoscimento e l’operatività delle organizzazioni di produttori (OP) e loro associazioni, incluso l’aumento, al verificarsi di determinate condizioni, dell’aiuto finanziario dell’Unione; la definizione dei termini di riferimento per l’utilizzo delle indicazioni facoltative “giusto”, “equo” e ” filiera corta” e la possibilità di utilizzare una parte della dotazione dei pagamenti diretti per sostenere OP operanti in settori specifici come indicati dall’articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115, tra i quali cereali, riso, zucchero, sementi, olio di oliva, olive da tavola, latte, prodotti lattiero-caseari e carni;
pur condividendo l’obiettivo di promuovere la trasparenza e l’affidabilità delle filiere attraverso l’indicazione al consumatore di informazioni veritiere, sarebbe opportuno, nella definizione dei requisiti minimi per l’uso dei termini che ne evidenziano alcune caratteristiche, oltre a circoscriverne con precisione l’utilizzo combinato con altre espressioni, che tali termini possano riferirsi non già ad un singolo prodotto ma all’intera filiera nella quale, oltre a meccanismi trasparenti di formazione del prezzo, siano considerati elementi quali ad esempio, l’origine dei prodotti, ovvero la qualità degli ingredienti;
al fine di assicurare maggior tutela ai fornitori e agli operatori della filiera agricola e alimentare rispetto ad alcune condotte contrarie ai principi di buona fede e correttezza, nel recepire la direttiva (UE) 633/2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, ha stabilito l’obbligatorietà del contratto scritto per tutte le cessioni di prodotti agricoli e alimentari eseguite da fornitori stabiliti nel territorio nazionale o in altri Stati membri o Paesi terzi, quando l’acquirente è stabilito in Italia, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti alla luce delle caratteristiche principali del sistema produttivo agricolo italiano che registra la prevalente presenza di aziende di modeste dimensioni economiche, ovvero di unità produttive con una limitata ampiezza di superfici coltivate e ridotta consistenza zootecnica;
con riferimento alle relazioni contrattuali, non appare pertanto condivisibile la previsione introdotta dalla proposta di regolamento di escludere dall’obbligo di redigere un contratto scritto, o una offerta di contratto scritto, il primo acquirente che sia una microimpresa o una piccola impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, in quanto non solo tale fattispecie vanifica l’obiettivo di rafforzare la posizione dell’agricoltore in una filiera per lo più costituita da piccole aziende, ma configura dubbi di compatibilità della normativa nazionale, già introdotta al fine di innalzare il livello di tutela del produttore primario, con una norma di diritto europeo di rango regolamentare;
sebbene le semplificazioni introdotte dalla proposta di regolamento ai fini del riconoscimento delle OP consentano di ridurre i costi di transazione e ne promuovano l’efficienza a beneficio degli aderenti, non appare opportuno estendere alle OP non riconosciute, anche alla luce delle suddette semplificazioni che consentono appunto uno snellimento delle procedure, di poter negoziare i termini contrattuali per la totalità o parte dei loro prodotti, in quanto occorre escludere qualsiasi depotenziamento delle attività delle OP riconosciute;
i pagamenti diretti rappresentano ad oggi l’unico strumento di sostegno diretto al reddito degli agricoltori e la dotazione finanziaria riservata a tale misura nel corso del tempo è progressivamente diminuita, anche per i continui aggiustamenti volti a ridurre le differenze nei valori unitari secondo il sistema di convergenza adottato, per cui il sostegno ad altri settori non dovrebbe impattare sul plafond riservato ai pagamenti diretti;
la cooperazione è un elemento indispensabile per migliorare l’efficienza produttiva e la sostenibilità delle filiere e le OP e loro associazioni sono strumenti essenziali nel rafforzare il potere contrattuale degli agricoltori, nel consentire la riduzione dei costi operativi attraverso i numerosi benefici derivanti da economie di scala sia nella commercializzazione dei prodotti che nell’acquisto degli input produttivi;
valutata la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si considerano positivamente le finalità generali del progetto;
tenuto conto delle audizioni svolte;
esprime una valutazione favorevole, impegnando il Governo a supportare, nelle competenti sedi unionali, l’approvazione della proposta di regolamento, tenendo conto delle seguenti osservazioni:
1) sia meglio specificato che i termini “giusto” ed “equo” di cui all’articolo 1, paragrafo 1, capoverso “articolo 88-bis”, in materia di indicazioni facoltative per modalità commerciali, siano da utilizzarsi con riferimento all’intera filiera e non ad un singolo prodotto e siano altresì chiariti i casi in cui tali termini possano essere usati in combinazioni con altre espressioni, in modo da escludere qualsiasi uso strumentale e comunque non finalizzato ad informare gli acquirenti riguardo alle modalità esistenti di organizzazione della produzione, distribuzione o commercializzazione;
2) le previsioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, capoverso “articolo 148”, paragrafo “5”, lettera b), e articolo 1, paragrafo 6, capoverso “articolo 168”, paragrafo “5”, lettera b), in materia di deroga all’obbligo del contratto scritto quando il primo acquirente sia una microimpresa o una piccola impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, siano da includersi tra le deroghe che possono essere decise a livello di Stato membro, onde consentire a ciascun Paese di operare le scelte più adeguate ad innalzare il livello di tutela degli agricoltori alla luce delle caratteristiche peculiari del proprio sistema produttivo e della normativa nazionale vigente. Nell’istituzione del meccanismo di mediazione sia considerata la possibilità per i soggetti interessati di avvalersi dell’assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
3) all’articolo 1, paragrafo 3, capoverso “articolo 152”, sia soppressa la lettera b) al fine di escludere la previsione secondo la quale le OP non riconosciute dallo Stato membro possano negoziare i termini contrattuali per conto dei propri aderenti per la totalità o parte dei loro prodotti;
4) il sostegno ai settori di cui all’articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) n. 2021/2115, in base all’articolo 2, paragrafo 3, capoverso paragrafo “7”, sia finanziato da risorse che non gravano sulla dotazione riservata ai pagamenti diretti.
(8-00064)
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