Le polizze catastrofali non sono più un obbligo impellente per tutte le aziende. Lo restano, al momento attuale, soltanto per le grandi imprese, anche se per 90 giorni non saranno applicate sanzioni. Le altre, invece, avranno tempi più lunghi per adeguarsi. E in particolare, quelle medie possono attendere il 1° ottobre 2025, quelle più piccole avranno tempo fino al 1° gennaio 2026. È questa la modalità con cui il decreto legge n. 39/2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo, ha provveduto a concedere una proroga scaglionata, lasciando invece invariato per il resto la cornice normativa costruita per le polizze catastrofali delle imprese e contenuta nel decreto interministeriale MEF – MIMIT n. 18 del 30 gennaio 2025 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2024 n. 48.
È opportuno ricordare che si considerano piccole imprese quelle aventi uno stato patrimoniale fino a 5 milioni di euro, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni fino a 10 milioni e un numero medio di dipendenti fino a 50. Le medie invece hanno uno stato patrimoniale di 25 milioni, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni di 50 milioni e un numero medio di dipendenti fino a 250.
Sono grandi imprese infine tutte quelle che vanno oltre i parametri massimi per essere una media impresa.
In cosa consiste l’obbligo
Chiariamo subito il concetto di fondo: entro i termini che abbiamo appena ricordato le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia sono obbligate a stipulare contratti assicurativi per coprire i danni causati da eventi catastrofali che si sono verificati sul territorio nazionale.
Cosa va assicurato
Oggetto della copertura sono i terreni, i fabbricati, gli impianti, i macchinari e le attrezzature industriali e commerciali, mentre sono escluse alcune categorie, tra cui i veicoli iscritti al P.R.A. già assicurati per eventi specifici, gli immobili non conformi alle normative urbanistiche ed edilizie e i beni non a norma o il cui utilizzo sia stato sospeso da un’autorità competente.
Inoltre, ricordiamo anche che il cosiddetto decreto fiscale ha chiarito che la copertura assicurativa riguarda tutti i beni utilizzati per l’attività d’impresa, escludendo quelli già assicurati con polizze analoghe, anche se stipulate da soggetti diversi dall’imprenditore che li utilizza.
Da cosa bisogna assicurarsi
Gli eventi calamitosi e catastrofali da cui assicurarsi sono: alluvione, inondazione, esondazione, sisma e frana. Con questa puntualizzazione: la prosecuzione del fenomeno entro le 72 ore dalla prima manifestazione è da considerarsi come evento singolo.
Come si determinano e quindi si adeguano i premi
il costo del premio assicurativo è calcolato in base al livello di rischio, considerando diversi elementi, tra cui la localizzazione geografica del bene, il grado di vulnerabilità delle proprietà assicurate, i dati storici disponibili, le mappe che indicano la pericolosità o il rischio del territorio e le pubblicazioni scientifiche di riferimento. Inoltre, ove applicabile, vengono impiegati modelli predittivi che analizzano l’evoluzione nel tempo sia della probabilità di verificarsi degli eventi avversi sia della fragilità dei beni assicurati.
Ma a prescindere dalle fatalità, viene tenuto conto anche, sempre in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio, di quanto mette in atto la singola impresa, anche tramite organizzazioni collettive a cui aderisce, per prevenire i rischi e proteggere i beni da calamità naturali ed eventi catastrofali.
Il calcolo del danno indennizzabile e della franchigia
Per somme assicurate fino a 30 milioni di euro, considerando il totale delle proprietà coperte dalla polizza, le parti possono concordare una franchigia a carico dell’assicurato, che non può superare il 15% del danno risarcibile. Per somme superiori a 30 milioni di euro, sempre rispetto all’insieme delle proprietà assicurate, oppure per le grandi imprese, la quota di danno che rimane a carico dell’assicurato viene stabilita tramite libera trattativa tra le parti.
Il calcolo dei massimali e dei limiti di indennizzo
Per somme assicurate fino a 1 milione di euro, il limite di indennizzo corrisponde all’intero importo assicurato. Per somme comprese tra 1 e 30 milioni di euro, il risarcimento non può essere inferiore al 70% della somma assicurata. Per importi superiori a 30 milioni di euro, oppure per grandi imprese con un fatturato superiore a 150 milioni di euro o almeno 500 dipendenti, massimali e limiti di indennizzo vengono definiti liberamente dalle parti in fase di negoziazione. Per quanto riguarda i terreni, la copertura avviene con la formula a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del massimale o del limite di indennizzo, stabiliti in proporzione alla superficie assicurata.
I modi per garantire trasparenza
Per garantire chiarezza e concorrenza tra le offerte, oltre a fornire alle imprese tutte le informazioni necessarie per adempiere all’obbligo assicurativo, le compagnie di assicurazione dovranno pubblicare sul proprio sito web i documenti previsti dall’art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private, insieme alle condizioni contrattuali delle polizze.
Riassicurazione: la convenzione con SACE
Lo stesso decreto informa rispetto all’approvazione di una convenzione tra SACE, in veste di riassicuratore, e ogni impresa di assicurazione, in qualità di riassicurato, che intenda aderire stipulando una polizza per coprire rischi superiori a quelli che il proprio fondo premi può gestire. La normativa prevede che le imprese di assicurazione adeguino i testi delle polizze alle nuove disposizioni di legge entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto. Per le polizze già in vigore al momento dell’entrata in vigore del decreto, l’adeguamento alle condizioni previste dovrà essere effettuato al primo rinnovo o pagamento successivo.
Le sanzioni per chi non sottoscrive una polizza
Abbiamo detto che per 90 giorni almeno non saranno applicate sanzioni. Quindi, anche quelle previste dalla normativa non sono di carattere diretto, ma indiretto.
Così per esempio, le aziende non assicurate potranno:
- essere escluse da contributi pubblici, come agevolazioni fiscali, incentivi per l’innovazione e l’occupazione, fondi per l’internazionalizzazione
- essere escluse da appalti pubblici
- avere limitazioni o condizioni peggiorative per l’accesso al credito.
Inoltre, nel caso in cui si verifichino eventi calamitosi, dovranno far fronte autonomamente ai danni subiti e potranno perdere l’opportunità di accedere a incentivi, agevolazioni fiscali e contributi pubblici per la ricostruzione e la ripresa.
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